Codice degli appalti: per garantire il principio di concorrenza niente rotazione
Il Nuovo Codice degli Appalti è stato soggetto a modifiche apportate dal D.lgs 56/2017 con tantissime inversioni di tendenza previste in particolare quella relativa all’art. 36: comma 1) “…… non chè del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”, le stazioni appaltanti devono tenerne conto, cercando di combinare le garanzie di concorrenza con il principio di economicità, che in molti casi induce a scegliere nuovamente l’affidatario precedente.
La questione è stata affrontata dal TAR della Toscana nella sentenza n.816/2017 pubblicata il 12.06.2017. Il fatto: la Biblioteca Nazionale Centrale ha indetto una gara per affidare la concessione di un servizio, previa pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse. All’avviso hanno risposto 2 operatore economici tra cui il gestore uscente del servizio ed entrambe sono state invitate. L’operatore classificatosi 2° ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, il primo motivo che richiama la violazione del principio di rotazione, secondo cui l’affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente e nel caso di specie mancherebbe qualsiasi motivazione sulla partecipazione e il successivo affidamento del servizio al gestore uscente come imposto dalle linee guida ANAC.
I giudici, nel respingere definitivamente il ricorso nella sua interezza, determinano che il primo motivo è infondato poiché all’avviso esplorativo pubblicato dalla stazione appaltante hanno risposto solamente 2 operatori e pertanto l’esclusione del gestore uscente avrebbe limitato e non promosso la concorrenza nel mercato, ma avrebbe reso la stessa competizione praticamente inutile in quanto la partecipazione di un unico operatore economico avrebbe risolto il procedimento in un affidamento diretto.
I giudici affermano che il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e la sua applicazione risulta condizionata dal fatto che non inibisca il superiore principio comunitario della partecipazione. Inoltre nel caso richiamato risponde anche al principio principale dell’aggiudicazione del servizio che era rappresentato dal solo prezzo quindi economicità dell’offerta; in conclusione il principio di rotazione non deve precludere la più ampia concorrenza.
A mio modesto parere c’è un altro fondamentale principio da salvaguardare nella fornitura di beni e servizi ed è il principio della economicità, della efficienza e dell’ efficacia al fine di garantire la fornitura dei servizi ai cittadini al minor costo e di qualità, quindi l’operatore economico uscente deve partecipare alla gara e la rotazione non deve essere un elemento che porta ad aumento dei costi.
Dott. Giancarlo Zeccherini
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