Il classamento dell’Agenzia del Territorio è decisivo per l’assoggettamento del fabbricato all’IMU

Il Comune non può non tenere conto del classamento attribuito dal Catasto per l’applicazione dell’IMU.
Questo è quanto viene affermato dalla CTR della Toscana con sentenza n. 1015 del 12.04.2018. Il fatto: con ricorso alla CTP di Prato il contribuente impugna l’avviso di accertamento in rettifica parziale del pagamento ICI anno 2012 emesso dal Comune relativo a due immobili. La pretesa del Comune è fondata sul presupposto che gli immobili in considerazione appartengono alla categoria A/8, mentre i due immobili ad avviso del contribuente sono stati fusi in unica unità immobiliare cui è stata attribuita la categoria D/10 come da variazione DOCFA del luglio 2014.

Il Comune resisteva con proprie controdeduzioni; con sentenza n. 148/2015 la CTP respingeva il ricorso a spese compensate. Il contribuente propone appello ribadendo che i subalterni 520 e 501, originariamente in categoria A/8, sono stati fusi in un unico subalterno 523 in categoria D/10, come da variazione n. 6686 del 2014, come da richiesta di variazione decorre dalla presentazione della variazione da parte del contribuente, che nell’avviso di accertamento catastale risulta che l’attribuzione della categoria D/10 è accettata dall’Amministrazione Finanziaria, per altro trattasi di immobile strumentale nel quale è svolta attività agrituristica.

Il collegio ritiene l’appello fondato: la commissione regionale osserva che gli immobili in considerazione oggetto di fusione in un unico subalterno hanno destinazione ad attività agrituristica, come risulta da contratto di affitto di fondi rustici del 1995 versato in atti e da autorizzazione amministrativa del 2011, cui compete il riconoscimento della ruralità delle relative costruzioni, ai sensi del’art. 9, comma 3-bis, del d. lgs. n. 557/93.

Il contribuente già dal 2012 ebbe a presentare all’Agenzia del Territorio domanda di riconoscimento della ruralità, per l’inserimento nella categoria D/10, che in base all’art. 7, comma 2-bis del d. lgs. n. 70/2011 prevedeva addirittura una attribuzione retroattiva quinquennale della ruralità; la sentenza gravata evidenzia come “la domanda nei termini del 20.04.2012 stata poi corretta in data 28.05.2012” e rileva la confusione che la parte istante ha effettuato in relazione alla indicazione dei subalterni: ma non può ritenersi, “ incredibile”, come invece essa sostiene, che accanto al sub 520 rientrasse nella domanda anche il 501, trattandosi proprio delle due unità che sono state poi fuse nell’unico subalterno 523, l’Agenzia del territorio ha poi pacificamente riconosciuto il classamento D/10, il che può farsi retroagire fin dalla presentazione della denunziata ruralità nel 2012, queste le considerazioni al fine che l’appello viene accolto.

In conclusione, la categoria D/10 assegnata agli immobili fusi in una unica unità e destinati all’attività agrituristica, convalida la ruralità del compendio, rendendolo escluso dall’assoggettamento al tributo.

Giancarlo Zeccherini

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