D.lgs 97/2016: diritto di accesso approvate linee guida ANAC

Il Consiglio dell’ANAC con delibera n.1309 del 28.12.2016 ha approvato il testo definitivo delle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5 co.2 del d.lgs.33/2013“.

Le linee guida regoleranno gli ambiti in cui i cittadini avranno il diritto di conoscere atti e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, anche senza un interesse diretto. L’ANAC nella sua introduzione afferma che le linee guida hanno a oggetto la “definizione delle esclusioni e dei limiti” l’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli art.5 e 5bis del decreto trasparenza.

La nuova tipologia di accesso che viene chiamata “accesso generalizzato” delineata nel art.5 co.2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art.5 bis” si traduce in estrema sintesi in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazione giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

L’ANAC ribadisce che la ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire diffuse forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Tutto questo in attuazione del principio di trasparenza come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più unicamente finalizzata a “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

L’intento del legislatore è ancor più valorizzato in considerazione di quanto già previsto nel co.2 del art.1 del decreto trasparenza secondo cui la trasparenza è condizione di garanzia di libertà individuali e collettive nonché di diritti civili, politici e sociali, e integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro cittadini. Anche l’ordinamento dell’Unione Europea prevede che il diritto di accesso non è preordinato alla tutela di una posizione giuridica soggettiva, quindi non richiede la prova di un interesse specifico, ma risponde ad un principio generale di trasparenza dell’azione dell’Unione ed è uno strumento di controllo democratico sull’operato dell’amministrazione europea volto a promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile.

L’ ANAC nelle linee guida invita tutti i soggetti nei cui confronti è richiesto il diritto di accesso che sono:

  • le Pubbliche Amministrazioni;
  • Enti Pubblici Economici, Ordini Professionali;
  • Società in controllo pubblico ed altri Enti di diritto privati assimilati;
  • Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati

ad adottare un nuovo regolamento interno sull’accesso che disciplini:

  • Accesso documentale
  • Accesso civico
  • Accesso generalizzato

Inoltre sarà indispensabile attivare un percorso di formazione per gli operatori al fine di un ammodernamento dell’attuale sistema al fine di porre la comunicazione pubblica/trasparenza al centro dei processi organizzativi. E’ possibile affermare che lo spirito delle linee guida dell’ANAC sia che, nella pratica attuazione delle norme, l’indirizzo da seguire non dovrà essere quello prettamente “difensivo” nel rispondere ad una richiesta individuale ma al contrario quello di avviare un rapporto di collaborazione e condivisione con il cittadino.

Giancarlo Zecherini

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